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Sez. 1, Sentenza n. 5208 del 03/04/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201509 - 01

Reati militari - Reati contro il servizio militare - Alienazione, acquisto, ritenzione, distruzione di effetti militari | Ritenzione di cartucce a salve impiegate per l'addestramento - Sanzione prevista dall'art. 164 C.P.M.P. - Esclusione - Sanzione stabilita dall'art. 165 C.P.M.P. - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201509-01

Reati militari - Reati contro il servizio militare - Alienazione, acquisto, ritenzione, distruzione di effetti militari

Le cartucce a salve non vanno ricomprese tra gli oggetti di armamento menzionati nell'art. 164 del Codice Penale Militare di Pace, tutti riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva. Tale requisito, infatti, non è riscontrabile nelle cartucce a salve impiegate per l'addestramento, che devono essere ricomprese nella categoria delle "altre cose destinate ad uso militare" di cui all'art. 166 C.P.M.P.. La sanzione per la ritenzione di tali cose, pertanto, non è quella stabilita dall'art. 164 suddetto ma quella prevista dall'art. 165 C.P.M.P..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 164, Cod. Pen. Mil. Pace art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)