Sez. 1, Sentenza n. 3364 del 13/12/2011 Cc. (dep. 27/01/2012) Rv. 251681 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - ALIENAZIONE, ACQUISTO, RITENZIONE, DISTRUZIONE DI EFFETTI MILITARI | Ritenzione di effetti militari - Oggetto - Armamenti in uso esclusivo alle Forze Armate italiane - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - ALIENAZIONE, ACQUISTO, RITENZIONE, DISTRUZIONE DI EFFETTI MILITARI
Il reato di ritenzione di effetti militari, previsto dall'art. 166 del cod. pen. Militare di Pace, non richiede ai fini della sua sussistenza, che gli oggetti di armamento militare siano in uso esclusivo alle forze armate italiane. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nel caso di possesso di due proiettili cal. 9 parabellum GFL Nato, in uso alle forze armate dei paesi aderenti alla Nato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 164, Cod. Pen. Mil. Pace art. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)