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Sez. 2, Sentenza n. 936 del 10/05/1962 (Rv. 251537 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - MANCATA ECCEZIONE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251537-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - MANCATA ECCEZIONE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

I limiti di valore relativi alla ammissione della prova per testi non attengono all'ordine pubblico, ma sono esclusivamente dettati per la tutela di interessi privatistici. Pertanto, la loro inosservanza non puo essere rilevata d'ufficio e, conseguentemente le parti, ove non abbiano eccepito tale inosservanza innanzi ai giudici di merito e non abbiano in tale Sede denunciata la nullita della prova, non possono piu dedurla in Cassazione. (Conf 2104/61, 620/61, 2808/60, 1358/50, 567/59, 1309/58, 1976/57)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)