Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del 04/08/2017 (Rv. 645496 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITÀ | Inammissibilità della prova per presunzioni - Onere di tempestiva eccezione della parte interessata - Sussistenza - Fondamento – Conseguenze.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITÀ
I limiti oggettivi di ammissibilità della prova per presunzioni sono dettati esclusivamente per la tutela di interessi privatistici, sicché la loro inosservanza deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata: ne deriva che la violazione commessa solo con la pronuncia della sentenza, nella quale il giudice espliciti il ragionamento presuntivo vietato, deve essere denunciata a pena di decadenza mediante l’impugnazione della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)