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Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del 04/08/2017 (Rv. 645496 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITÀ | Inammissibilità della prova per presunzioni - Onere di tempestiva eccezione della parte interessata - Sussistenza - Fondamento – Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645496-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITÀ

I limiti oggettivi di ammissibilità della prova per presunzioni sono dettati esclusivamente per la tutela di interessi privatistici, sicché la loro inosservanza deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata: ne deriva che la violazione commessa solo con la pronuncia della sentenza, nella quale il giudice espliciti il ragionamento presuntivo vietato, deve essere denunciata a pena di decadenza mediante l’impugnazione della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)