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Sez. L, Sentenza n. 2365 del 01/04/1983 (Rv. 427222 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI DIVERSE REGOLAMENTAZIONI GENERALI PRIVATISTICHE - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA LIBERA AUTONOMIA CONTRATTUALE - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427222-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI DIVERSE REGOLAMENTAZIONI GENERALI PRIVATISTICHE - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA LIBERA AUTONOMIA CONTRATTUALE - OPERATIVITÀ.*

Il principio del diritto quesito, destinato a risolvere, in Mancanza di Disposizioni transitorie, il conflitto insorgente tra due diverse discipline di una stessa situazione giuridica, non riguarda la successione di diverse regolamentazioni generali privatistiche dello stesso rapporto, che è invece retta dal principio della libera autonomia contrattuale e cioè dalle regole che disciplinano la successione nel tempo dei contratti di diritto privato e che, per quanto riguarda i contratti collettivi e le regolamentazioni generali successive, sono ispirate al principio secondo cui, in Mancanza di specifiche Disposizioni transitorie, i nuovi contratti hanno immediata efficacia sostitutiva di quelli precedenti ed incidono sui rapporti di lavoro in corso. (V mass n 3372/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)