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Sez. L, Sentenza n. 4658 del 22/05/1987 (Rv. 453319 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTO COLLETTIVO MENO FAVOREVOLE AI LAVORATORI - SOSTITUZIONE AL PRECEDENTE - AMMISSIBILITÀ - DIRITTI QUESITI - INTANGIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453319-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTO COLLETTIVO MENO FAVOREVOLE AI LAVORATORI - SOSTITUZIONE AL PRECEDENTE - AMMISSIBILITÀ - DIRITTI QUESITI - INTANGIBILITÀ - LIMITI.*

In armonia con i principi che regolano l'efficacia degli Atti di autonomia privata, nel caso in cui ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica, in Mancanza di specifiche Disposizioni transitorie, l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacché il divieto di deroga in peius è posto dall'art. 2077 cod. civ. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle Disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori - salva l'intangibilità dei diritti entrati a far parte del loro patrimonio quale corrispettivo di una prestazione già resa e nell'ambito, quindi, di un rapporto o di una sua fase già esauriti - non possono vantare posizioni di diritto quesito, trovando i loro individuali interessi tutela solo tramite quella dell'interesse collettivo e nei limiti che a questo la parte collettiva ritenga di potere dare. (V 5648/85, mass n 442840; (V 4202/85, mass n 441703; (V 1690/84, mass n 433762; (V 2790/83, mass n 427705; (V 2365/83, mass n 427222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)