Sez. 1, Sentenza n. 4480 del 10/07/1986 (Rv. 447232 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) -SENTENZE - DI PRIMO GRADO - RICORSO PER SALTUM - CONVENZIONE TRA LE PARTI - STIPULAZIONE PRIMA DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) -SENTENZE - DI PRIMO GRADO - RICORSO PER SALTUM - CONVENZIONE TRA LE PARTI - STIPULAZIONE PRIMA DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 360 secondo comma cod. proc. civ., nel conferire alle parti la facoltà di accordarsi in ordine all'esperimento del ricorso per Cassazione "per saltum", non consente una convenzione introduttiva di ragioni di inappellabilità della sentenza di primo grado, stipulabile anteriormente alla sua pronuncia, ma rende possibile alle parti medesime, soltanto dopo l'emanazione di detta sentenza, ed in pendenza del termine per appellare, di valutare concordemente e quindi convenire l'opportunità di evitare il provvedimento di secondo grado, in relazione alla delimitazione su questioni di diritto delle doglianze proponibili contro la sentenza stessa. Ne consegue che il predetto ricorso "per saltum" non può essere ammesso in base ad un patto stipulato "ante causam", quando non sia ravvisabile, dopo la decisione di primo grado, una concorde volontà delle parti di recuperare ed attualizzare l'operatività del precedente patto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)