Sez. 2, Sentenza n. 2021 del 07/03/1997 (Rv. 502849 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Ricorso "per saltum" - Stipulazione del relativo negozio processuale - Previa pronuncia della sentenza di primo grado - Necessità - Assenza di tale requisito - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
La pattuizione relativa all'omissione dell'appello, che, ai sensi dell'art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., consente il ricorso per cassazione contro una sentenza di primo grado altrimenti appellabile, limitatamente però a censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, può validamente intervenire soltanto dopo che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, quando le parti possono concretamente valutare se ormai la contesa sia limitata alla risoluzione di questioni di diritto. Conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto "per saltum" sulla base di un accordo intervenuto in un momento anteriore (nella specie le parti, ancor prima della introduzione del giudizio, avevano convenuto di ritenere la emananda sentenza di primo grado "per brevità di contenzioso definitiva ed esecutiva in primo grado e quindi inappellabile").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)