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Sez. 1, Sentenza n. 711 del 06/02/1995 Cc. (dep. 19/04/1995) Rv. 200928 - 01

Competenza - Competenza per territorio - In genere | Legge 12 febbraio 1992 n. 127 istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore - Procedimenti devoluti alla sua cognizione - Indicazione - Causa preclusiva della traslazione del processo dal Tribunale di Salerno al nuovo Tribunale - Avvenuta apertura del dibattimento - Presupposti - Avvenuto compimento delle operazioni di accertamento della costituzione delle parti - Fattispecie: conflitto risolto con attribuzione della competenza al Tribunale di Salerno.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200928-01

Competenza - Competenza per territorio - In genere

In tema di competenza per territorio, l'art. 3 della legge 12 febbraio 1992 n. 127 istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore ha espressamente previsto che alla data di entrata in funzione del detto Tribunale siano devoluti alla sua cognizione non solo i procedimenti penali non ancora instaurati, ma anche quelli pendenti avanti al Tribunale di Salerno, sempre che non sia stato dichiarato aperto il dibattimento: a tal fine deve ritenersi avvenuta l'apertura del dibattimento allorquando siano state compiute per la prima volta le operazioni relative all'accertamento della costituzione delle parti. (Nella fattispecie il Tribunale di Salerno, dopo aver sospeso il procedimento - relativo a reati finanziari - nella fase preliminare della prima udienza per la possibile operatività del condono di cui al d.P.R. n. 23/1992, aveva poi dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore; quest'ultimo aveva quindi ritualmente sollevato conflitto. La Suprema Corte, in forza del principio di cui in massima, ha affermato la competenza del Tribunale di Salerno rilevando che tale Tribunale - avendo delibato la sussistenza delle condizioni di cui al d.P.R. 23/1992 per disporre, nella contumacia dell'imputato, la sospensione del processo - aveva proceduto al controllo della regolare Costituzione delle parti di cui all'art. 484 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. 1, n. 712/95 c.c. 6 febbraio 1995, proc. Galasso, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)