Sez. 1, Sentenza n. 24830 del 24/04/2001 Cc. (dep. 19/06/2001) Rv. 219444 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI | Impedimento del difensore - Rinvio della prima udienza - Incompleta costituzione delle parti - Sussistenza - Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51 - Regime transitorio - Applicazione - Conseguenze.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI
Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell'art.484 cod.proc.pen.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt.219 e 222 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev'essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 219, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)