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Sez. 6, Sentenza n. 1947 del 16/01/1989 Ud. (dep. 09/02/1989) Rv. 180417 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ALTRIMENTI LE PROVE - PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE SPECIFICA ED AMPIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180417-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ALTRIMENTI LE PROVE - PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE SPECIFICA ED AMPIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'impossibilità di acquisire altrimenti la prova del reato integra a norma dell'art. 226 ter cod. proc. pen. uno dei presupposti legittimanti l'intercettazione telefonica e non richiede, a differenza della precedente ipotesi contemplata nella stessa norma, una specifica ed ampia motivazione, essendo sufficiente che essa impossibilità venga espressamente menzionata nel decreto di autorizzazione o di proroga e trovi riscontro nella tipologia dello specifico illecito, per il quale si indaga ed in particolare nella peculiarità della condotta e dei mezzi di esecuzione prescelti per commetterlo. (V mass n 175308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)