Sez. 6, Sentenza n. 3001 del 19/11/1986 Ud. (dep. 13/03/1987) Rv. 175308 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - LIMITI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - LIMITI.*
In tema di intercettazione telefonica, l'impossibilità di acquisire altrimenti la prova del reato, che integra uno dei presupposti legittimanti l'adozione di questo tipo di indagine, non richiede una diffusa motivazione, essendo sufficiente che venga richiamata nel decreto di autorizzazione e che trovi riscontro nella struttura dello specifico atto criminoso. (Conf mass n 159952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)