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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8728 del 17/03/2022 (Rv. 664301 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cd. doppio contributo) - Omesso deposito ricorso principale - Attestazione del giudice dell’impugnazione - Doverosità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664301-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

L'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è normativamente e logicamente dipendente dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare il contributo al momento dell'iscrizione a ruolo della causa; va, pertanto, escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del ricorso precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)