Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 04)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Sussistenza o insussistenza dei presupposti - Attestazione del giudice dell’impugnazione - Doverosità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)