Sez. 2, Sentenza n. 32299 del 22/05/2001 Cc. (dep. 27/08/2001) Rv. 219706 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO | Accordo per la cessione non seguito da consegna - Reato Tentato di cessione - Esclusione - Reato consumato di offerta in vendita - Sussistenza - Fondamento.
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO
In tema di commercio di sostanze stupefacenti, nel caso venga raggiunto un accordo per la cessione di un determinato quantitativo di droga, ma manchi del tutto la prova dell'avvenuta consegna di questa, non si configura a carico del venditore il reato di tentata cessione, bensì il reato consumato di "offerta in vendita" della sostanza, espressamente disciplinato dall'art.73 del DPR 9 ottobre 1990, n.309. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ricordato che altre fattispecie criminose, come quelle previste dagli artt.474, 516 e 517 del cod.pen., considerano reato la sola condotta di messa in commercio di un prodotto, rappresentando essa un attentato al bene oggetto di tutela, e che l'ipotesi di "offerta in vendita" viene dal citato art.73 parificata alla vendita vera in propria in quanto il legislatore ha inteso essenzialmente reprimere il pericolo di traffico di stupefacenti e prevenire le conseguenze dannose dello spaccio).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)