Sez. 5, Sentenza n. 18368 del 09/12/2003 Ud. (dep. 21/04/2004) Rv. 229230 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Delitto di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 - Momento consumativo - Consegna materiale della droga - Esclusione - Consenso "delle parti" sulla quantità, qualità e prezzo della sostanza stupefacente - Sufficienza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle << parti>> sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa.
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)