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Sez. 1, Sentenza n. 184 del 10/01/1966 (Rv. 320354 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE AL CESSIONARIO - CREDITO FUTURO - INESIGIBILITA DEL CREDITO.*
Stato
decisa il 1966-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320354-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE AL CESSIONARIO - CREDITO FUTURO - INESIGIBILITA DEL CREDITO.*

Il credito, se non e ancora esistente nel momento in cui si perfeziona il negozio di cessione, viene ceduto cosi come sorgera, non incombendo al debitore ceduto di farlo sorgere nel modo piu conveniente al cessionario. Conseguentemente, quando esso abbia la sua fonte in un contratto con prestazioni corrispettive, il debitore puo opporre al cessionario tutte le eccezioni attinenti al rapporto contrattuale nel quale il credito si inserisce come uno dei suoi elementi, cosi come le avrebbe potuto opporre al creditore cedente. - nella specie, e stato ritenuto che il debitore potesse opporre al cessionario l'inesigibilita del credito, non essendo stata adempiuta dal creditore cedente l'obbligazione corrispettiva, al cui adempimento era stata subordinata la sua esistenza. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)