Sez. 1, Sentenza n. 26664 del 18/12/2007 (Rv. 600944 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Accettazione da parte del debitore della cessione di credito - Silenzio da parte sua sulla natura del credito ceduto e mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito - Ricognizione tacita del debito - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
In tema di cessione di credito nascente da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto - atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore - o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione (nella specie il corrispettivo dell'appalto), mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)