Sez. 1, Sentenza n. 10955 del 19/05/2014 (Rv. 631437 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Prova della rinuncia - Oggetto - Riferibilità soggettiva degli atti concretanti rinuncia - Fattispecie in tema di rinuncia alla prescrizione da parte di un ente pubblico.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
Il creditore che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte del debitore, di una rinuncia tacita alla prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il compimento di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che i fatti medesimi siano stati posti in essere dal soggetto in cui favore la prescrizione sia maturata, e cioè dal soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere e, quindi, anche a rinunciare ad essa. Ne consegue che, ove la prescrizione sia maturata in favore di un ente pubblico che l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a sua volta, ne controeccepisca la rinuncia deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo la normativa vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione ovvero a rinunciarvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non configurabile la rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione da parte di un comune, atteso che l'avvio, su istanza degli interessati, della complessa procedura per determinare il prezzo di retrocessione a termine ormai decorso non era frutto dell'iniziativa del consiglio comunale, unico organo legittimato, ma della commissione stime).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)