Sez. 1, Sentenza n. 651 del 17/01/2003 (Rv. 559845 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Prova della rinuncia - Oggetto - Riferibilità soggettiva degli atti concretanti rinuncia - Fattispecie in tema di prescrizione maturata in favore di ente pubblico.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
Il creditore che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte del debitore, di una rinuncia tacita alla prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il compimento di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che i fatti medesimi siano stati posti in essere dal soggetto in cui favore la prescrizione era maturata, e cioè dal soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere e, quindi, anche a rinunciare ad essa, con la conseguenza che, ove la prescrizione sia maturata in favore di un Ente pubblico che l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a sua volta, ne controeccepisca la rinuncia deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo la normativa vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione (ovvero a rinunciarvi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)