Sez. 1, Sentenza n. 515 del 27/01/1986 (Rv. 444111 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO - CESSAZIONE - CONVERSIONE NELL'ASSEGNO PROVVISORIO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO - CESSAZIONE - CONVERSIONE NELL'ASSEGNO PROVVISORIO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*
L'assegno di mantenimento attribuito al coniuge in Sede di separazione legale o consensuale omologata, attenendo ad un regime che presuppone la persistenza del matrimonio, risulta automaticamente caducato con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, né, in difetto di specifico provvedimento, esso può convertirsi nell'assegno provvisorio ex art. 4 legge 898 del 1970, stante la tipicità ed autonomia di quest'ultima disciplina ed il principio per cui i provvedimenti giurisdizionali non possono sostanziarsi in facta concludentia. (V 5778/79, mass n 402416).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)