Sez. 1, Sentenza n. 4915 del 01/08/1986 (Rv. 447608 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN REGIME DI SEPARAZIONE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RAPPORTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN REGIME DI SEPARAZIONE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RAPPORTO.*
L'assegno di mantenimento, in favore di uno dei coniugi in regime di separazione, è dovuto, sempre che non si provveda diversamente nella fase presidenziale od istruttoria del giudizio di divorzio, non oltre il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio medesimo, la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale, mentre resta in proposito irrilevante che tale pronuncia sia contenuta in una sentenza non definitiva, passata in giudicato prima di quella che provveda l'assegno di divorzio contemplato dall'art. 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898. (V 515/86, mass n 444111).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)