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Sez. 3, Sentenza n. 2601 del 02/09/1971 (Rv. 353711 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - PERSONALE DELLA PARTE O IN SUA VECE ANCHE DI DIFENSORE PUR ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1971-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353711-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - PERSONALE DELLA PARTE O IN SUA VECE ANCHE DI DIFENSORE PUR ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA.*

Non essendo il precetto atto strettamente giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice, e rappresentando, invece, una semplice minaccia di esecuzione, al di fuori del processo esecutivo, la sottoscrizione di quell'intimazione pone un problema di rappresentanza sostanziale, non processuale. Il precetto, pertanto, puo venire sottoscritto dalla parte o, in sua vece, da un procuratore ad negotia o da ogni legale, avvocato o procuratore, munito di mandato ad litem, pure se iscritto in altro distretto, non potendo trovare applicazione al riguardo le Disposizioni, come quella dell'art 5 RDL 27 novembre 1933, n 1578 sull'ordinamento professionale forense, le quali presuppongono lo svolgimento di un giudizio che con il precetto non e per nulla iniziato. (V n 802'70 mass n 346121' 4045'69, mass n 344556' 1681'69).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)