Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 11/05/1989 (Rv. 462722 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DI PROCURATORE ESERCENTE EXTRA DISTRICTUM - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DI PROCURATORE ESERCENTE EXTRA DISTRICTUM - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Il precetto può venire sottoscritto dalla parte o, in sua vece, da un procuratore ad negotia o da ogni legale, avvocato o procuratore, munito di mandato ad litem, pure se iscritto in altro distretto, non potendo trovare applicazione al riguardo le Disposizioni, come quella dell'art. 5 R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento professionale forense, le quali presuppongono lo svolgimento di un giudizio che con il precetto non è per nulla iniziato. (Conf 4030/76, mass n 382694; (Conf 2440/75, mass n 376327; (Conf 2601/71, mass n 353711; (Conf 2620/70, mass n 349014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)