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Sez. 1, Sentenza n. 3381 del 20/02/2004 (Rv. 570328 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Ordine di accompagnamento alla frontiera - Procedimento di convalida ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia - Nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente - Mancanza - Validità del provvedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570328-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero nei cui confronti è emesso dal Questore l'ordine di accompagnamento alla frontiera a seguito di espulsione amministrativa, in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, non può far valere quale motivo di invalidità la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposto dall'art. 13, comma terzo, del d.lgs. cit., nel caso che lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, in quanto, la previsione di detto nulla osta è posta esclusivamente a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)