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Sez. 1, Sentenza n. 26223 del 01/12/2005 (Rv. 585096 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Convalida ad opera del tribunale del provvedimento del questore ex art. 14 d.lgs. n.286 del 1998 - Mancanza del nulla osta del giudice penale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585096-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, non incide sulla validità del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza temporanea, in attesa dell'esecuzione dell'espulsione, la carenza del nulla osta del giudice penale, essendo il nulla osta un requisito posto non nell'interesse dell'espulso ma a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)