Sez. L - , Ordinanza n. 22876 del 13/08/2021 (Rv. 662104 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso dell’INAIL contro il datore di lavoro – Sentenza di assoluzione del datore di lavoro – Termine triennale per l’esercizio dell’azione – Natura prescrizionale – Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
L'azione di regresso spettante all'INAIL nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui all'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato che, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, può essere interrotto non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)