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Sez. L - , Sentenza n. 32154 del 12/12/2018 (Rv. 652027 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso dell'INAIL contro il datore di lavoro - Termine triennale per l'esercizio dell'azione - Natura - Di prescrizione - Mancato inizio del procedimento penale - Decorrenza - Dalla data di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato o di costituzione della rendita - Qualificazione da parte del convenuto del termine come di decadenza invece che di prescrizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652027-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha natura di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, e decorre, ove non sia esercitata l'azione penale, dal momento di liquidazione dell'indennizzo o, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa, fatti certi costitutivi del diritto sorto dal rapporto assicurativo. La rilevabilità della prescrizione non è esclusa dall'erronea qualificazione come decadenza dell'eccezione sull'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, spettando al giudice la individuazione della natura del termine stesso.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2969, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)