Sez. 2, Sentenza n. 8878 del 03/07/2000 (Rv. 538180 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Rinuncia - Legato di beni immobili - Forma scritta - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
L'art.649 cod.civ. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)