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Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 22/06/2010 (Rv. 613681 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Acquisto - Accettazione - Necessità - Esclusione - Rinuncia al legato di beni immobili - Forma scritta a pena di nullità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613681-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

In materia di successioni "mortis causa", mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 cod. civ., non necessita di accettazione e si verifica "ex lege" - sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge - la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili (come nella specie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1350 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)