Sez. 1, Sentenza n. 465 del 11/12/1980 Ud. (dep. 23/01/1981) Rv. 147397 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - A FAVORE DELLO IMPUTATO PRIVO DI DIFENSORE A DIBATTIMENTO - TERMINE A DIFESA - DIRITTO ALLA CONCESSIONE DEL TERMINE - CONDIZIONI.*
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - A FAVORE DELLO IMPUTATO PRIVO DI DIFENSORE A DIBATTIMENTO - TERMINE A DIFESA - DIRITTO ALLA CONCESSIONE DEL TERMINE - CONDIZIONI.*
Il diritto del difensore di ufficio nominato in dibattimento all'imputato, privo di un proprio difensore, di ottenere la concessione di un termine a difesa, e condizionato, in concreto, dall'esistenza e dal grado di una effettiva esigenza dello stesso di apprestare, attraverso lo studio degli Atti e ogni ulteriore utile attivita, le difese del proprio assistito. Ne deriva che non puo ritenersi verificata alcuna nullita, quando il termine abbia avuto in concreto una durata adeguata a quelle esigenze, ed anche quando il termine sia stato negato, per la comprovata insussistenza della necessita di preparare la difesa. (V mass nn 145686, 141219, 139591, 139039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)