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Sez. 1, Sentenza n. 7482 del 16/06/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154828 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - NOMINA IN DIBATTIMENTO - TERMINE A DIFESA - OBBLIGATORIETÀ - CONGRUITÀ DEL TERMINE - NATURA DISCREZIONALE - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154828-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - NOMINA IN DIBATTIMENTO - TERMINE A DIFESA - OBBLIGATORIETÀ - CONGRUITÀ DEL TERMINE - NATURA DISCREZIONALE - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 128 cod. proc. pen., che regola la nomina del difensore di ufficio all'imputato, non prevede la concessione di un termine a difesa. Da esso tuttavia non può prescindersi, qualora, nel corso del dibattimento, si renda indispensabile la nomina del difensore di ufficio. La Determinazione della congruità del termine è però affidata esclusivamente alla discrezionalità del giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in Sede di legittimità, se congruamente motivata. (V mass n 147397; (V mass n 139591; (Conf mass n 141219; (Conf mass n 126285; (Conf mass n 123007; (Conf mass n 121947; (Conf mass n 110951; (Conf mass n 139039 sulla seconda parte; (contra mass. N. 145686/80 sulla non obbligatorietà del termine a difesa).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 130 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)