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Sez. U - , Ordinanza n. 4264 del 10/02/2023 (Rv. 667012 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Società di capitali a partecipazione pubblica non "in house" - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti - Danno erariale - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667012-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate "in house", la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull'ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione).

Costituzione art. 103, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)