Sez. U, Ordinanza n. 23220 del 14/07/2026 (Rv. 679313-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Presupposti - Rapporto di servizio - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giurisdizione contabile rilevando che, non costituendo la convenzione stipulata tra la Città di Torino e la società partecipata, diversamente da una precedente, titolo di affidamento del pubblico servizio di formazione professionale - la cui competenza era stata trasferita dal comune alla provincia - non si era radicata una responsabilità erariale in capo alla società e, a maggior ragione, in capo agli amministratori, per i danni relativi ai finanziamenti e contributi pubblici ricevuti).
Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)