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Sez. 1 - , Sentenza n. 23571 del 28/07/2022 (Rv. 665366 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Giudizio di comparazione - Integrazione sociale e lavorativa - Tirocinio formativo per i richiedenti asilo - Rilevanza - Condizioni del paese di provenienza - Dovere di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665366-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un'analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che non aveva esaminato nè l'integrazione sociale del ricorrente - documentata da tirocinio formativo come aiuto cuoco, dalle buste paga, dalle dichiarazioni del datore di lavoro di proroga del tirocinio e dall'attestato di licenza media – né la situazione di illegalità ed insicurezza del Senegal, paese d'origine del richiedente).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)