diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7938 del 11/03/2022 (Rv. 664528 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Integrazione sociale e lavorativa in Italia - Attività svolta all’interno del percorso di accoglienza - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664528-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, ai fini della valutazione complessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorio italiano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, anche considerando le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria, sebbene il richiedente avesse documentato, oltre all'attività lavorativa, anche lo svolgimento di ulteriori attività nel periodo in cui si trovava nel sistema di accoglienza, quali la frequentazione di corsi di lingua italiana e di formazione professionale).

Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)