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Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 11/07/1969 (Rv. 342144 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - LIQUIDAZIONE SEPARATA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI PROCURATORE - OBBLIGATORIETA - ULTERIORE DISTINZIONE DALLE SPESE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342144-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - LIQUIDAZIONE SEPARATA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI PROCURATORE - OBBLIGATORIETA - ULTERIORE DISTINZIONE DALLE SPESE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'esigenza di dare alle parti la possibilita di un controllo sulla liquidazione delle spese giudiziali impone bensi al giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato ed i diritti di procuratore ma non anche di tenere questi distinti dalle spese vive. (V. 1626-68, massima n. 333404 2195-66, massima n. 324289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)