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Sez. 3, Sentenza n. 2195 del 11/08/1966 (Rv. 324289 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DOVERE DEL GIUDICE DI LIQUIDARE SEPARATAMENTE GLI ONORARI E I DIRITTI DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI E DELLE SPESE VIVE - POSSIBILITA - PRESUNZIONE DI CONFORMITA DELLA LIQUIDAZIONE ALLA NOTA SPESE - SINDACATO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324289-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DOVERE DEL GIUDICE DI LIQUIDARE SEPARATAMENTE GLI ONORARI E I DIRITTI DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI E DELLE SPESE VIVE - POSSIBILITA - PRESUNZIONE DI CONFORMITA DELLA LIQUIDAZIONE ALLA NOTA SPESE - SINDACATO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'esigenza di assicurare alle parti la possibilita di controllo sulla liquidazione delle spese giudiziali impone al giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato ed i diritti di procuratore, ma non anche di tenere questi distinti dalle spese vive. In caso di liquidazione globale delle spese e dei diritti di procuratore si presume che essa sia stata operata in conformita alla nota presentata dalla parte, ed il Sindacato di legittimita e subordinato alla denunzia, da parte del ricorrente, di specifici errori compiuti dal giudice in tale liquidazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)