Sez. 3, Sentenza n. 2195 del 11/08/1966 (Rv. 324289 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DOVERE DEL GIUDICE DI LIQUIDARE SEPARATAMENTE GLI ONORARI E I DIRITTI DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI E DELLE SPESE VIVE - POSSIBILITA - PRESUNZIONE DI CONFORMITA DELLA LIQUIDAZIONE ALLA NOTA SPESE - SINDACATO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DOVERE DEL GIUDICE DI LIQUIDARE SEPARATAMENTE GLI ONORARI E I DIRITTI DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI E DELLE SPESE VIVE - POSSIBILITA - PRESUNZIONE DI CONFORMITA DELLA LIQUIDAZIONE ALLA NOTA SPESE - SINDACATO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'esigenza di assicurare alle parti la possibilita di controllo sulla liquidazione delle spese giudiziali impone al giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato ed i diritti di procuratore, ma non anche di tenere questi distinti dalle spese vive. In caso di liquidazione globale delle spese e dei diritti di procuratore si presume che essa sia stata operata in conformita alla nota presentata dalla parte, ed il Sindacato di legittimita e subordinato alla denunzia, da parte del ricorrente, di specifici errori compiuti dal giudice in tale liquidazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)