Sez. 2, Sentenza n. 435 del 19/02/1971 (Rv. 350040 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - ATTI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DOMANDA COMUNICATA AL DEBITORE - NECESSITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - ATTI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DOMANDA COMUNICATA AL DEBITORE - NECESSITA.*
Gli Atti del processo, genericamente considerati, non costituiscono Atti di Costituzione in mora, interruttivi della prescrizione a norma dell'art 2943 cod civ, essendo a tal fine necessario che essi contengano una non equivoca domanda, comunicata direttamente e personalmente al debitore. (V 2032'68, mass n 334096).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)