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Sez. 1, Sentenza n. 2032 del 19/06/1968 (Rv. 334096 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE -PROCEDIMENTO NULLO- INSUSSISTENZA - SINGOLI ATTI DEL PROCEDIMENTO - EFFETTO INTERRUTTIVO - POSSIBILITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334096-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE -PROCEDIMENTO NULLO- INSUSSISTENZA - SINGOLI ATTI DEL PROCEDIMENTO - EFFETTO INTERRUTTIVO - POSSIBILITA - ESTREMI.*

Nessun effetto interruttivo permanente della prescrizione puo essere attribuito ad un procedimento giurisdizionale dichiarato nullo ab origine. Tuttavia i singoli Atti del procedimento stesso sono suscettibili di conseguire effetto interruttivo istantaneo qualora contengano una non equivoca domanda di adempimento comunicata direttamente e personalmente al debitore od al suo rappresentante legale, ove non si tratti di una persona fisica, e possono quindi configurarsi come una valida Costituzione in mora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)