diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2329 del 07/11/1986 Ud. (dep. 20/02/1987) Rv. 175203 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - REQUISITI - NECESSITÀ CHE SIA ANCHE DISINTERESSATA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175203-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - REQUISITI - NECESSITÀ CHE SIA ANCHE DISINTERESSATA - ESCLUSIONE - RATIO.*

La chiamata di correo deve avere riscontri certi ed attendibili e deve essere connotata da serietà ed inconfutabilità. Non è necessario che essa sia anche disinteressata, poiché è pur sempre una denuncia - anche se proviene da un imputato confesso - e non è da attendersi che la denuncia provenga sempre da chi non sia interessato o promani dalla spontanea volontà di collaborazione interiormente sostenuta da un sincero anelito di giustizia. Infatti, si può essere indotti soltanto dalla prospettiva di ottenere il "premio" - nella specie la circostanza attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 cod.pen. - e, se a monte dell'intento di lucrare lo "sconto" della pena vi è rancore, invidia, risentimento, spirito di vendetta o qualsiasi altro deteriore sentimento, ciò non è argomento che possa interessare il giudice se non in quanto valga ai fini della verità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)