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Sez. 2, Sentenza n. 13447 del 27/04/1989 Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182233 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - REQUISITI - NECESSITÀ CHE SIA ANCHE DISINTERESSATA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182233-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - REQUISITI - NECESSITÀ CHE SIA ANCHE DISINTERESSATA - ESCLUSIONE - RATIO.*

La chiamata di correo può assumere valore di prova solo quando l'attendibilità del suo contenuto "intrinseco" trovi conforto e riscontro in altri elementi o circostanze ad esso "estrinseci", non essendo, peraltro, necessario che la chiamata sia anche disinteressata, poiché è pur sempre una denuncia - anche se proveniente da un imputato confesso - e non è da attendersi che la denuncia provenga sempre da chi non sia interessato o promani dalla spontanea volontà di collaborazione interiormente sostenuta da un sincero anelito di giustizia. (Conf mass n 175203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)