Sez. 4, Sentenza n. 3169 del 14/10/1999 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 216798 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - STRADA - DEFINIZIONE | Area ad uso pubblico destinata alla circolazione - Strada interpoderale - Rientra nella nozione se destinata a soddisfare le esigenze di una comunità - Fattispecie: incidente stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - STRADA - DEFINIZIONE
Rientra nella nozione di "strada" ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari. (Fattispecie di incidente stradale avvenuto in una strada interpoderale in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso l'aggravante dell'art. 589, comma 2, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/06/1991 num. 190 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)