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Sez. L, Sentenza n. 28773 del 31/10/2025 (Rv. 676765-01)

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE | Illecito amministrativo ex art. 6 d.l.C.p.S. (nella formulazione anteriore alla novella del 2017) - Soggetti passivi - Terzo avente la giuridica disponibilità dei locali - Condizioni - Effettiva consapevolezza della mancanza del certificato di agibilità - Onere della prova - Poteri officiosi del giudice.
Stato
decisa il 2025-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676765-01

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE

Dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 6 del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947 (nella formulazione ratione temporis vigente, anteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017) risponde sia il datore di lavoro subordinato o il committente di un lavoro cd. parasubordinato o autonomo di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, sia il soggetto terzo che consenta l'esecuzione dello spettacolo, ad opera di detti lavoratori, in locali di cui abbia la giuridica disponibilità, purché sia effettivamente consapevole della mancanza del

suddetto certificato, incombendo l'onere di provare tale consapevolezza sull'ente titolare del potere sanzionatorio, fermo restando che il giudice, chiamato a ricostruire l'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto ad accertare la legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, è tenuto non solo a valutare i documenti acquisiti ma a disporre anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.

Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 6, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 10, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 1097 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)