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Sez. L, Sentenza n. 21245 del 08/10/2014 (Rv. 632630 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Contributi - Obbligo a carico delle imprese dello spettacolo - Natura autonoma o subordinata dell'attività lavorativa - Indifferenza.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632630-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

L'obbligo assicurativo a carico delle imprese dello spettacolo, in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3 del d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione e vale, oltre che per i contributi di malattia, anche per quelli relativi alla maternità e alla Gescal, atteso che le disposizioni legislative li prevedono senza compiere alcuna distinzione.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)