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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 92 del 1980

Decisione
decisa il 1980-06-05, depositata il 1980-06-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:92
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15134

  • Corte costituzionale
  • Decisioni
  • Errori materiali nella motivazione e nel dispositivo di precedente sentenza (n. 13 del 1980)
  • Correzione.
Leggi la massima
Provvedimento non massimabile.

Parametri

  • art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980. Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1 980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli. Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone: I) che nella motivazione della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue: 1) a pag. 13 riga 15ª deve intendersi "a 40" in luogo di "e 41"; 2) a pag. 19 riga 4ª deve intendersi "art. 56" in luogo di "art. 52"; 3) a pag. 25 riga 11ª deve intendersi "comma terzo" in luogo di "comma primo"; 4) a pag. 25 riga 17ª deve intendersi "2 aprile" in luogo di "3 aprile"; 5) a pag. 26 riga 1ª deve intendersi "comma nono" in luogo di "comma primo"; 6) a pag. 36 riga 1ª deve intendersi "erano già muniti" in luogo di "sono privi"; 7) a pag. 36 righe da 3 a 5 deve intendersi "ge 10 febbraio 1953, n. 62, la complessa facoltà di individuare zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado e" in luogo di "ge 10 febbraio 1953, n. 62, zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado - la complessa facoltà di individuare nell'ambito"; 8) a pag. 39 riga la deve intendersi "art. 21" in luogo di "art. 2"; II) che nel dispositivo della stessa sentenza a pag. 41, al punto 3, deve intendersi "dell'art. 11" in luogo di "dell'art. 42". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze