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Sez. 2, Sentenza n. 6584 del 21/01/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159928 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1983-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159928-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DIFFERENZA.*

La particolare tenuità del fatto, che integra gli estremi dell'ipotesi attenuata di ricettazione, differisce dalla speciale tenuità del danno patrimoniale preveduta dall'art. 62, n. 4 cod. pen., poiché, mentre in quest'ultimo caso assume rilievo solo il profilo patrimoniale, nell'altro, dovendosi aver riguardo all'insieme di tutti gli elementi del fatto (e cioè del tipo di Azione), l'aspetto patrimoniale non è esclusivo, né decisivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)