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Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 17/06/1986 Ud. (dep. 31/01/1987) Rv. 174966 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1986-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174966-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZE.*

A differenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4, cod. pen., nella quale viene in considerazione soltanto la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato all'offeso, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, di cui al comma secondo dell'art. 648 stesso codice, riguarda il fatto in tutte le sue componenti, specie in riferimento agli elementi di valutazione indicati nell'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di tale ipotesi, il valore della cosa non ha Rilevanza decisiva né esclusiva. (Conf mass n 161006; (Conf mass n 159928; (Conf mass n 159163; (Conf mass n 158795).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)