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Sez. 2, Sentenza n. 1037 del 28/01/1995 (Rv. 490072 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Effetti nei contratti a prestazioni corrispettive - Impossibilità definitiva - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto - Impossibilità temporanea - Sospensione del contratto - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490072-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE

La impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, primo comma, cod. civ., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole, e, se temporanea, soltanto la sospensione del contratto stesso, naturalmente non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della prestazione, ai sensi dell'art. 1256, secondo comma, cod. civ., senza responsabilità del debitore per il ritardo nell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)