Sez. 3, Sentenza n. 16315 del 24/07/2007 (Rv. 598454 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" - Distinzione dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 - Definizione della finalità turistica come elemento di connotazione della causa concreta - Rilevanza della stessa come elemento di qualificazione e contestuale criterio di relativo adeguamento correlato alla sorte di detto contratto - Conseguenza - Configurabilità dell'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore come causa di estinzione autonoma dell'obbligazione, distinta da quelle tradizionalmente previste dagli artt. 1463 e 1464 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie relativa a risoluzione di un contratto di "package" per un soggiorno bisettimanale a Cuba durante un periodo di diffusione nell'isola di un'epidemia di "dengue" emorragico.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE
Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o "package"), disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "codice del consumo") e che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084), la "finalità turistica" connota la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell'economia funzionale complessiva di detto contratto, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (di cui all'art. 1463 cod. civ.) o parziale (prevista dall'art. 1464 cod. civ.) impossibilità di esecuzione della medesima. (Nella specie, la S.C., ravvisando come conforme a diritto il dispositivo dell'impugnata sentenza, nel limitarsi a correggerne la motivazione nella parte in cui il giudice del merito aveva ritenuto che ricorresse un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità parziale dell'esecuzione della prestazione anziché della sua utilizzazione, ha confermato la legittimità della pronuncia di scioglimento del contratto di "package" avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo in atto sull'isola un'epidemia di "dengue" emorragico, sicché i turisti, in accordo con l'agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione, nonché la correttezza della statuizione di rigetto della domanda di pagamento dell'indennità per il recesso formulata dal "tour operator").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Legge 27/12/1977 num. 1084, Decreto Legisl. 11/03/1995 num. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 82, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 83, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 84, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 86, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 92, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)